Circolare n. 2 – La “tregua” fiscale
Circolare n. 2 – La “tregua” fiscale
Definizione agevolata avvisi bonari cc. 153-161 e 163-165
• Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all’art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
• Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
• Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.
• In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 pos- sono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis D. Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
• Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli art. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
• Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’importo dovuto.
• I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e con scadenza il 22.12.2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.
Regolarizzazione irregolarità formali cc. 166-173
• Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
• Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
• La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
• Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
• La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
• Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.
• Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.
• Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento cc. 174-178
• Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
• Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
• La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1ª rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter Dpr 600/1973.
• La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1ª rata entro il 31.03.2023 e con la rimo- zione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
• La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
• Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.
• Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione cc. 179-185
• Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.
• Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento notificati entro il 31.03.2023.
• Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
• Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.
• Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 218/1997 non derogate.
• Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
• Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni.
Definizione agevolata delle controversie tributarie cc. 186-205
• Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1.01.2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
• In caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
• In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1.01.2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1° grado;
b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 2° grado.
• In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata.
• Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
• Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1.01.2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
• La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1.01.2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
• Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
• La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30.06.2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della 1^ rata. È esclusa la compensazione.
• Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della 1ª rata entro il termine previsto del 30.06.2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
• Entro il 30.06.2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
• Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
• Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1.01.2023.
• Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1ª rata.
• Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
• Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data del 1.01.2023 e il 31.07.2023.
• L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della de- finizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
• Per i processi dichiarati estinti in quanto è stata presentata la documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione.
• La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatto salvo che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato anche in eccesso. Con uno o più provvedimenti della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.
• Resta ferma, in alternativa a quella nuova, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazio- ne di cui all’art. 5 L. 130/2022.
• Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie cc. 206-212
• In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, le controversie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono esse- re definite, entro il 30.06.2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 D. Lgs. 546/1992).
• A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
• Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della 1ª rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 D. Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1ª rata. Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
• In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la 1ª, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
• Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
• Si applica, in quanto compatibile, l’art. 48 D. Lgs. 546/1992 in tema di conciliazione fuori udienza.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione cc. 213-218
• In alternativa alla nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30.06.2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
• La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
• La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
• È esclusa la compensazione.
• La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
• Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 390 c.p.c.
• Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale cc. 219-221
• Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla 1ª relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992), scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
• La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della 1ª rata il 31.03.2023. Sull’importo delle rate successive alla 1ª, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli in- teressi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
• In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono i relativi effetti e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per ritardati o omessi versamenti del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione cc. 222-230
• Sono automaticamente annullati, alla data del 31.03.2023, i debiti di importo residuo, alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio)
• Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30.06.2023, l’elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica.
• Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, c. 529 L. 228/2012, che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
• Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.
• Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
• Dalla data del 1.01.2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.
• Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.
• Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi per le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, di crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e di multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (ossia dazi e diritti doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e all’Iva riscossa all’importazione.
• Relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
• Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
• Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31.01.2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
• Dalla data del 1.01.2023 fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti oggetto dell’agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.
Definizione agevolata carichi affidati all’agente dal 1.01.2000 al 30.06.2022 cc. 231-252
• Fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui cediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
• Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1ª e la 2ª delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
• In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 Dpr 602/1973.
• L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
• Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.
• Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
• Entro il 30.04.2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
• Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.
• Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
• A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1ª o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;
g) si applica la disposizione di cui all’art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
• Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito Internet dell’agente della riscossione.
• Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
• Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:
a) alla data del 31.07.2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della 1ª o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
• In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione pro- segue l’attività di recupero.
• Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
• Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
• Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per viola- zioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
• Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
• Possono essere estinti, secondo le disposizioni in esame, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge ai sensi delle discipline relative alla rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio
• A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2028, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
• Le disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati,
Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità cc. 253-254
• Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle Entra- te-Riscossione, sono presentate:
– per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31.12.2028;
– per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31.12.2029;
– per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31.12.2030;
– per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31.12.2031;
– per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31.12.2032.
• L’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote nei seguenti casi:
a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’Economia in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione;
c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
d) esaurimento delle attività di recupero;
e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5%.
• Alle comunicazioni anticipate di inesigibilità si applicano le disposizioni dei cc. 684, 2° periodo, 685 e 688 L. 190/2014, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al c. 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico.
Circolare n. 1 – La Finanziaria 2023
CIRCOLARE N° 1 – LA FINANZIARIA 2023
Modifiche al regime forfetario c. 54
• È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.
• Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a
100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36 cc. 74, 75
• Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali su- gli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto).
• È prorogato dal 31.12.2022 al 31.03.2023 il regime speciale introdotto dall’art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la mi- sura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Non si applica l’imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
• È prorogata al 31.03.2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80%, l’applicazione dell’art. 35-bis D.L. 144/2022, che consente la concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG sia superiore al TEGM.
Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica c. 76
• Ai fini Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenzia- le, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
• La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
Limiti alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list cc. 84-86
• Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con im- prese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir.
• Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
• La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
• Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell’art. 110, c. 9-bis Tuir sono separata- mente indicati nella dichiarazione dei redditi.
• L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notifi- care all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 gior- ni, le prove di cui al primo punto. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazio- ne nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000.
• Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
• Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci cc. 100-105
• Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività pro- pria dell’impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei so- ci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023, in forza di titolo di tra- sferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.
• Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.
• Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta pre- cedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
• Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si tra- sformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
• Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determi- nati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).
• In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, è computato in mi- sura non inferiore a uno dei due valori.
• Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
• Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all’art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tut- tavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
• Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente appli- cabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
• Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la re- stante parte entro il 30.11.2023, mediante il modello F24.
• Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Estromissione dei beni delle imprese individuali c. 106
• Le disposizioni dell’art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l’estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumen- tali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023.
• I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, pari all’8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.
• Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2023.
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni cc. 107-109
• Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.
• Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, appli- cando l’imposta sostitutiva del 16%.
• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi con- testualmente.
• La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.
Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative cc. 112-114
• I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collet- tivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitu- tiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
• L’opzione è resa entro il 30.06.2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rap- porto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
• L’imposta sostitutiva è versata entro il 16.09.2023 dai soggetti intermediari abilitati, i quali ne ricevono provvista dal contri- buente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sosti- tutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
• L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31.12.2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
• L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio dete- nute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul ri- sultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, di cui all’art. 7 D. Lgs. 461/1997.
• Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capita- lizzazione), i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicu- razione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.
• L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.
• L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 2 D.L. 209/2002.
• I contratti per i quali è esercitata l’opzione non possono essere riscattati prima del 1.01.2025.
• Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali c. 151
• Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un por- tale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’Economia (quali, ad esempio, telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Estensione del principio di derivazione rafforzata per la correzione di errori contabili
• Ai sensi dell’art. 83, TUIR per:
• i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali;
• i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
• che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata).
• I predetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
• contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.
• Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.
• In sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
• L’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” di cui all’art. 8 D.L. 73/2022 alle poste contabilizzate a seguito della corre- zione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi, sia all’Irap.
• Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022).
• Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022), ossia in generale dal 2022.
Contabilità semplificata c. 276
• Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000
euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Proroga bonus mobili c. 277
• È aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro la misura della detrazione per il 2023 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodo- mestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione.
Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche c. 365
• È prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere ar- chitettoniche in edifici già esistenti.
• Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
Proroga Superbonus al 110% cc. 894-895
• È confermata l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:
a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comuni- cazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;
c) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichia- razione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;
d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presen- tata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
• Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.
Voucher
• È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
• per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite
• confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
• per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000
• (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore,
• a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
• In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
• È confermata inoltre:
• la soppressione del comma 8-bis del citato art. 54-bis, con conseguente venir meno dell’obbligo da parte del prestatore, relativamente alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, di autocertificare nell’apposita piattaforma informatica di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
• la modifica della lett. a) del comma 14 del citato art. 54-bis, con conseguente divieto di avvalersi del contratto in esame da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza tale divieto riguardava gli utilizzatori aventi più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori).
• In sede di approvazione, per effetto della modifica della lett. b) del comma 14, è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo (in precedenza, tale divieto non riguardava le attività rese da soggetti rientranti in determinate categorie tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc. non iscritte nell’anno precedente negli elenchi anagrafici del lavoratori agricoli).
Crediti d’imposta energetici 1 trimestre 2023
Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023.
Soggetti |
Credito d’imposta | ||||
1 trimestre
2022 |
2 trimestre
2022 |
3 trimestre
2022 |
4 trimestre
2022 |
1 trimestre
2023 |
|
Imprese energivore | 20% | 25% | 40% | 45% | |
Imprese non energivore | — | 15% | 30% | 35% | |
Imprese gasivore | 10% |
25% |
40% |
45% |
|
Imprese non gasivore | — | ||||
Imprese esercenti attività agromeccanica |
— |
— |
— |
20% |
|
Imprese esercenti attività agricola |
20% |
— |
20% |
||
Imprese esercenti attività della pesca |
20% |
I nuovi crediti d’imposta in esame:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito /altri intermediari finanziari.
Rinegoziazione mutui ipotecari c. 322
• Sono riaperti fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima del 1.01.2023, assicurando l’applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.
Limite all’utilizzo del contante cc. 384-388
• Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1.01.2023 au- menta a 5.000 euro.
• Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di pre- stazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamen- to, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del ser- vizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l’imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.
• Con decreto del Ministro dell’Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare so- luzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non supe-
riore a 400.000 euro.
Sostegno settore autotrasporto
• Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l’attività di trasporto.
• In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati della raccolta differenziata cc. 685-690
• Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e do- cumentate) dalle imprese per gli acquisti di:
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
• Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
• Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5 Tuir).
• Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
• Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Divieto emissione fattura elettronica soggetti sts
• L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dell’art. 15, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dell’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021.
• Ora tale divieto è esteso al 2023.
• In merito si rammenta che con il DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Invio spese mediche al sts
• Anche per l’anno 2023 l’invio dei dati da parte dei medici al sts delle spese mediche dei privati avrà scadenza semestrale.
• In particolare il primo semestre 2023 deve essere inviato entro il 30/09/2023 ed il secondo semestre 2023 entro il 31/01/2024.
Invio corrispettivi per soggetti con invio dati al sts
• L’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS.
• Il citato comma 6-quater, a seguito delle modifiche apportate ad opera dell’art. 3, comma 5, DL
• n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, prevede(va) che a decorrere dall’1.1.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) devono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, attraverso un RT.
• La decorrenza di tale obbligo è stata differita all’1.1.2023 ad opera del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto
• Fiscale”. Ora, tale decorrenza è stata ulteriormente differita all’1.1.2024.
Proroga riforma dello sport
• Con la modifica degli artt. 51 e 52, D.Lgs. n. 36/2021, come modificati dal D.Lgs. n. 163/2022, è differita dall’1.1.2023 all’1.7.2023 l’entrata in vigore della “Riforma dello sport” relativa al lavoro sportivo.
• In particolare è differita all’1.7.2023 l’operatività delle nuove disposizioni riguardanti:
• la definizione di “lavoratore sportivo”;
• l’introduzione della nuova figura dei “volontari”;
• il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
• il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.
Riduzione capitale sociale per perdite
• Con la modifica dell’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
• artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel
• caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
• artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
• art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
• art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
• art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
• art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.