CIRCOLARE N° 1 – LA FINANZIARIA 2023
Modifiche al regime forfetario c. 54
• È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.
• Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a
100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36 cc. 74, 75
• Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali su- gli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto).
• È prorogato dal 31.12.2022 al 31.03.2023 il regime speciale introdotto dall’art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la mi- sura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Non si applica l’imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
• È prorogata al 31.03.2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80%, l’applicazione dell’art. 35-bis D.L. 144/2022, che consente la concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG sia superiore al TEGM.
Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica c. 76
• Ai fini Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenzia- le, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
• La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
Limiti alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list cc. 84-86
• Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con im- prese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir.
• Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
• La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
• Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell’art. 110, c. 9-bis Tuir sono separata- mente indicati nella dichiarazione dei redditi.
• L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notifi- care all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 gior- ni, le prove di cui al primo punto. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazio- ne nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000.
• Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
• Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci cc. 100-105
• Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività pro- pria dell’impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei so- ci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023, in forza di titolo di tra- sferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.
• Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.
• Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta pre- cedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
• Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si tra- sformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
• Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determi- nati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).
• In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, è computato in mi- sura non inferiore a uno dei due valori.
• Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
• Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all’art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tut- tavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
• Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente appli- cabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
• Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la re- stante parte entro il 30.11.2023, mediante il modello F24.
• Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Estromissione dei beni delle imprese individuali c. 106
• Le disposizioni dell’art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l’estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un’imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumen- tali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023.
• I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, pari all’8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.
• Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2023.
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni cc. 107-109
• Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.
• Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, appli- cando l’imposta sostitutiva del 16%.
• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi con- testualmente.
• La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.
Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative cc. 112-114
• I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collet- tivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitu- tiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
• L’opzione è resa entro il 30.06.2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rap- porto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
• L’imposta sostitutiva è versata entro il 16.09.2023 dai soggetti intermediari abilitati, i quali ne ricevono provvista dal contri- buente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sosti- tutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
• L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31.12.2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
• L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio dete- nute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul ri- sultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, di cui all’art. 7 D. Lgs. 461/1997.
• Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capita- lizzazione), i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicu- razione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.
• L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.
• L’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 2 D.L. 209/2002.
• I contratti per i quali è esercitata l’opzione non possono essere riscattati prima del 1.01.2025.
• Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali c. 151
• Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un por- tale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’Economia (quali, ad esempio, telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Estensione del principio di derivazione rafforzata per la correzione di errori contabili
• Ai sensi dell’art. 83, TUIR per:
• i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali;
• i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
• che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata).
• I predetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
• contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.
• Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.
• In sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
• L’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” di cui all’art. 8 D.L. 73/2022 alle poste contabilizzate a seguito della corre- zione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi, sia all’Irap.
• Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022).
• Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022), ossia in generale dal 2022.
Contabilità semplificata c. 276
• Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000
euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Proroga bonus mobili c. 277
• È aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro la misura della detrazione per il 2023 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodo- mestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione.
Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche c. 365
• È prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere ar- chitettoniche in edifici già esistenti.
• Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
Proroga Superbonus al 110% cc. 894-895
• È confermata l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:
a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comuni- cazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;
c) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichia- razione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;
d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presen- tata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
• Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.
Voucher
• È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all’art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
• per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite
• confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
• per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000
• (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore,
• a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
• In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
• È confermata inoltre:
• la soppressione del comma 8-bis del citato art. 54-bis, con conseguente venir meno dell’obbligo da parte del prestatore, relativamente alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, di autocertificare nell’apposita piattaforma informatica di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
• la modifica della lett. a) del comma 14 del citato art. 54-bis, con conseguente divieto di avvalersi del contratto in esame da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in precedenza tale divieto riguardava gli utilizzatori aventi più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc., e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori).
• In sede di approvazione, per effetto della modifica della lett. b) del comma 14, è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo (in precedenza, tale divieto non riguardava le attività rese da soggetti rientranti in determinate categorie tra cui i titolari di pensione di vecchiaia / invalidità, disoccupati, ecc. non iscritte nell’anno precedente negli elenchi anagrafici del lavoratori agricoli).
Crediti d’imposta energetici 1 trimestre 2023
Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023.
Soggetti |
Credito d’imposta | ||||
1 trimestre
2022 |
2 trimestre
2022 |
3 trimestre
2022 |
4 trimestre
2022 |
1 trimestre
2023 |
|
Imprese energivore | 20% | 25% | 40% | 45% | |
Imprese non energivore | — | 15% | 30% | 35% | |
Imprese gasivore | 10% |
25% |
40% |
45% |
|
Imprese non gasivore | — | ||||
Imprese esercenti attività agromeccanica |
— |
— |
— |
20% |
|
Imprese esercenti attività agricola |
20% |
— |
20% |
||
Imprese esercenti attività della pesca |
20% |
I nuovi crediti d’imposta in esame:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito /altri intermediari finanziari.
Rinegoziazione mutui ipotecari c. 322
• Sono riaperti fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima del 1.01.2023, assicurando l’applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.
Limite all’utilizzo del contante cc. 384-388
• Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1.01.2023 au- menta a 5.000 euro.
• Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di pre- stazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamen- to, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del ser- vizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l’imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.
• Con decreto del Ministro dell’Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare so- luzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non supe-
riore a 400.000 euro.
Sostegno settore autotrasporto
• Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l’attività di trasporto.
• In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati della raccolta differenziata cc. 685-690
• Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e do- cumentate) dalle imprese per gli acquisti di:
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
• Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
• Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5 Tuir).
• Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
• Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Divieto emissione fattura elettronica soggetti sts
• L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dell’art. 15, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dell’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021.
• Ora tale divieto è esteso al 2023.
• In merito si rammenta che con il DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Invio spese mediche al sts
• Anche per l’anno 2023 l’invio dei dati da parte dei medici al sts delle spese mediche dei privati avrà scadenza semestrale.
• In particolare il primo semestre 2023 deve essere inviato entro il 30/09/2023 ed il secondo semestre 2023 entro il 31/01/2024.
Invio corrispettivi per soggetti con invio dati al sts
• L’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS.
• Il citato comma 6-quater, a seguito delle modifiche apportate ad opera dell’art. 3, comma 5, DL
• n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, prevede(va) che a decorrere dall’1.1.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) devono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, attraverso un RT.
• La decorrenza di tale obbligo è stata differita all’1.1.2023 ad opera del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto
• Fiscale”. Ora, tale decorrenza è stata ulteriormente differita all’1.1.2024.
Proroga riforma dello sport
• Con la modifica degli artt. 51 e 52, D.Lgs. n. 36/2021, come modificati dal D.Lgs. n. 163/2022, è differita dall’1.1.2023 all’1.7.2023 l’entrata in vigore della “Riforma dello sport” relativa al lavoro sportivo.
• In particolare è differita all’1.7.2023 l’operatività delle nuove disposizioni riguardanti:
• la definizione di “lavoratore sportivo”;
• l’introduzione della nuova figura dei “volontari”;
• il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
• il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.
Riduzione capitale sociale per perdite
• Con la modifica dell’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
• artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel
• caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
• artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
• art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
• art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
• art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
• art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.